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Art 110. <Quadro d’insieme> Art 112.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE OTTAVA (artt. 107-112)
La Guida o il Consiglio della Guida
Articolo 111
Nel caso in cui si dimostri che la Guida Suprema è inabile ad adempiere ai suoi doveri costituzionali o non risponde più ad uno dei requisiti stabiliti nell’Art. 5 e 109, oppure emerge che sin dall’inizio era privo di alcuni dei requisiti necessari, verrà destituito dall’incarico. Il compito di verificare e decretare tale incompetenza è responsabilità dei Membri del Consiglio degli Esperti menzionati nell’Art. 108. In caso di decesso, destituzione o dimissioni della Guida, gli Esperti hanno il dovere di nominare e presentare la nuova Guida Suprema il prima possibile. In attesa della nomina, un Consiglio composto dal Presidente della Repubblica, dal Presidente dell’Organo Giudiziario e uno dei giuristi del Consiglio dei Guardiani eletto dal Consiglio per il Discernimento dell’Interesse Superiore dello Stato, assumono in modo provvisorio tutti i doveri della Guida Suprema, e nel caso in cui uno dei essi dimostri inabilità ad adempiere al suo dovere verrà sostituito da un’altra persona eletta dal Consiglio per il Discernimento dell’Interesse Superiore dello Stato, con il consenso della maggioranza dei giuristi islamici membri del Consiglio dei Guardiani.Il consiglio provvisorio, riguardo ai doveri conferiti dal comma 1, 3, 5 e 10 e i punti “d”, “e” e “f” del comma 6 dell’Art. 110, agisce solo dopo il consenso dei tre quarti dei Membri del Consiglio per il Discernimento dell’Interesse Superiore dello Stato.Nel caso di inabilità temporanea della Guida Suprema ad adempiere ai suoi doveri a causa di malattia o altro, il consiglio provvisorio menzionato nel presente articolo assumerà le responsabilità e i doveri della Guida.
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