venerdì, marzo 20, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 75.

Parte V. < > Parte VII.

Fonte

Art 74. <Quadro d’insieme> Art 76.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE SESTA

Sezione Seconda: 

Poteri e Competenze dell’Assemblea Islamica (artt. 71-99)

Articolo 75

Le mozioni, le proposte e gli emendamenti ai progetti di legge, presentati dai Rappresentanti dell’Assemblea Islamica, e che implichino un calo nelle entrate dello Stato o un incremento delle spese generali, sono suscettibili di dibattito nell’Assemblea solo quando dette mozioni, proposte ed emendamenti includano l’indicazione esplicita dei modi e dei mezzi con cui si intende fronteggiare la diminuzione delle entrate e l’aumento delle uscite.

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