venerdì, marzo 20, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 64.

Parte V. < > Parte VII.

Fonte

Art 63. <Quadro d'insieme> Art 65.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE SESTA

Sezione Prima: l’Assemblea Islamica (artt. 62-70)

Articolo 64

L’Assemblea Islamica è composta da duecentosettanta Rappresentanti, e dopo il referendum del 1368, ogni dieci anni, nel caso in cui la popolazione del Paese aumenti, considerando le condizioni geografiche, politiche e sociali, verrà aggiunto un ulteriore Rappresentante, fino ad un massimo di venti. Gli Zoroastriani e gli Ebrei eleggeranno, rispettivamente, un Rappresentante; i Cristiani Assiri e i Cristiani Caldei eleggeranno un Rappresentante comune; i Cristiani Armeni eleggeranno un Rappresentante per il Nord ed uno per il Sud. Il numero dei rappresentanti e i limiti delle circoscrizioni elettorali vengono stabiliti dalla legge.

Nessun commento: