venerdì, marzo 20, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 93.

Parte V. < > Parte VII.

Fonte

Art 92. <Quadro d’insieme> Art 94.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE SESTA

Sezione Seconda: 

Poteri e Competenze dell’Assemblea Islamica (artt. 71-99)

Articolo 93

Quando non è costituito il Consiglio dei Guardiani, l’Assemblea Islamica non ha facoltà di legiferare, eccettuati i casi di ratifica del mandato dell’Assemblea e di elezione dei sei Giuristi membri del Consiglio dei Guardiani.

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