venerdì, marzo 20, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 90.

Parte V. < > Parte VII.

Fonte

Art 89. <Quadro d’insieme> Art 91.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE SESTA

Sezione Seconda: 

Poteri e Competenze dell’Assemblea Islamica (artt. 71-99)

Articolo 90

Chiunque ritenga di dover contestare il funzionamento dell’Assemblea Islamica, dell’Esecutivo o delle strutture del Sistema Giudiziario, può inoltrare per iscritto le proprie rimostranze all’Assemblea Islamica, che ha il dovere di compiere indagini in merito e di rispondere in misura adeguata. Nei casi in cui la contestazione riguardi il Potere Esecutivo o il Potere Giudiziario, l’Assemblea Islamica affida ad essi il compito di eseguire indagini e di fornire adeguate risposte, e ne comunica il risultato entro un periodo di tempo ragionevole. Qualora l’oggetto della rimostranza sia ritenuto di interesse generale, il risultato viene reso pubblico dall’Assemblea Islamica.

Nessun commento: