venerdì, marzo 20, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 67.

Parte V. < > Parte VII.

Fonte

Art 66. <Quadro d'insieme> Art 68.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE SESTA

Sezione Prima: l'Assemblea Islamica (artt. 62-70)

Articolo 67

I Rappresentanti dell’Assemblea, in occasione della prima sessione, devono prestare giuramento e sottoscrivere il seguente testo: “Col Nome di Dio Clemente e Misericordioso, io giuro davanti all’Onnipotente, sul sacro Corano e sul mio onore di impegnarmi a difendere la santità dell’Islam e i frutti della Rivoluzione Islamica, del popolo Iraniano e i principi della Repubblica Islamica, di onorare con fedeltà e giustizia il mandato che il popolo ci ha affidato, di adempiere con lealtà e devozione i doveri di Rappresentante del popolo, di difendere con fermezza l’indipendenza e l’onore del Paese, di salvaguardare con il massimo impegno i diritti di tutti i cittadini, di essere sempre al servizio del popolo, di tutelare l’integrità della Costituzione, e di mantenere come mio unico riferimento, sia nelle parole sia negli scritti, l’indipendenza del Paese, la libertà del popolo e la garanzia del suo benessere.”   I Rappresentanti delle minoranze religiose prestano giuramento sui loro rispettivi Libri sacri. I Rappresentanti che non abbiano presenziato alla sessione inaugurale dell’Assemblea prestano giuramento durante la prima sessione cui prendono parte.

Nessun commento: