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Art 59. <Quadro d'insieme> Art 61.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE QUINTA (artt. 56-61)
Sovranità nazionale e poteri derivanti
Articolo 60
Il potere esecutivo è esercitato dal Presidente della Repubblica e dai ministri del governo, salvo i casi in cui, in conformità alla presente Costituzione, tale potere sia prerogativa diretta della Guida Suprema (Rahbar).
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