giovedì, marzo 19, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 26.

Parte II. < > Parte IV.

Fonte

Art 25. <Quadro d'insieme> Art 27.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE TERZA

I diritti del popolo

Articolo 26

La creazione di partiti e associazioni politiche, associazioni professionali, associazioni religiose islamiche o di altre minoranze religiose riconosciute è libera, a condizione che tali partiti e associazioni non violino od offendano l’indipendenza, la libertà, la sovranità e l’unità nazionale del Paese, né le norme islamiche né i fondamenti della Repubblica Islamica. Nessuno può essere impedito o costretto a fare parte di tali associazioni.

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