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Art 88. <Quadro d’insieme> Art 90.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE SESTA
Sezione Seconda:
Poteri e Competenze dell’Assemblea Islamica (artt. 71-99)
Articolo 89
1- In determinati casi, quando lo ritengano necessario, i Rappresentanti dell’Assemblea Islamica possono promuovere e sottoporre il Consiglio dei Ministri o un singolo ministro ad una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia può essere discussa dall’Assemblea Islamica solo quando venga avanzata per iscritto e firmata da almeno dieci Rappresentanti. Il Consiglio dei Ministri o il ministro chiamato in causa devono presentarsi davanti all’Assemblea entro dieci giorni dalla presentazione della mozione, rispondere alle questioni sollevate e chiedere il voto di fiducia. Nel caso in cui il Consiglio dei Ministri o il ministro non si presentino per rispondere alla mozione, i Rappresentanti forniranno chiarimenti in merito alla mozione presentata e l’Assemblea Islamica potrà, a propria discrezione, ratificare un voto di sfiducia. Se l’Assemblea Islamica non concederà il proprio voto di fiducia, il Consiglio dei Ministri o il ministro interpellato verranno rimossi dai rispettivi incarichi. In entrambi i casi i singoli ministri oggetto della mozione di sfiducia non potranno far parte del nuovo Consiglio dei Ministri che verrà costituito per succedere al precedente.
2- Nel caso in cui minimo un terzo dei Rappresentanti dell’Assemblea Islamica sottoponga il Presidente del Repubblica a mozione di sfiducia per rispondere ai casi di sua responsabilità in quanto Presidente del potere esecutivo, il Presidente della Repubblica deve presentarsi all’Assemblea entro un mese dalla presentazione della mozione di sfiducia e rispondere adeguatamente alle questioni sollevate. Nel caso in cui la maggioranza di due terzi dei Rappresentanti dell’Assemblea Islamica, dopo avere ascoltato le parole del Presidente della Repubblica e quelle dei Rappresentanti a favore e sfavore della mozione di sfiducia, voti una dichiarazione d’incompetenza del Presidente della Repubblica, in conformità al punto 10 dell’ Art.110, la questione verrà presentata alla Guida Suprema.
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