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| Fonte |
Art 80. <Quadro d’insieme> Art 82.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE SESTA
Sezione Seconda:
Poteri e Competenze dell’Assemblea Islamica (artt. 71-99)
Articolo 81
E’ rigorosamente vietato concedere a stranieri la possibilità di istituire società o fondazioni o imprese ad azionariato pubblico nei settori commerciale, agricolo, industriale, delle miniere e dei servizi (25).
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Note originali:
25. Il testo di questo Articolo non riguarda ovviamente la costituzione in Iran di società ed imprese straniere diverse da quelle “ad azionariato pubblico” o diffuso.
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