venerdì, marzo 20, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 81.

Parte V. < > Parte VII.

Fonte

Art 80. <Quadro d’insieme> Art 82.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE SESTA

Sezione Seconda: 

Poteri e Competenze dell’Assemblea Islamica (artt. 71-99)

Articolo 81

E’ rigorosamente vietato concedere a stranieri la possibilità di istituire società o fondazioni o imprese ad azionariato pubblico nei settori commerciale, agricolo, industriale, delle miniere e dei servizi (25).

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Note originali:
25. Il testo di questo Articolo non riguarda ovviamente la costituzione in Iran di società ed imprese straniere diverse da quelle “ad azionariato pubblico” o diffuso.
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