venerdì, marzo 20, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 79.

Parte V. < > Parte VII.

Fonte

Art 78. <Quadro d’insieme> Art 80.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE SESTA

Sezione Seconda: 

Poteri e Competenze dell’Assemblea Islamica (artt. 71-99)

Articolo 79

E’ proibita la dichiarazione di legge marziale e l’istituzione di un governo militare.    In caso di guerra ed in analoghe situazioni di emergenza, il Governo sarà autorizzato ad adottare misure e limitazioni temporanee, con l’approvazione dell’Assemblea Islamica, ma il periodo di vigenza di tali misure urgenti non potrà superare i trenta giorni.    Qualora l’emergenza perduri oltre tale termine e le misure adottate debbano rimanere in vigore, il Governo dovrà chiedere alla Assemblea Islamica una nuova autorizzazione.

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