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| Fonte |
Art 60. <Quadro d'insieme> Art 62.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE QUINTA (artt. 56-61)
Sovranità nazionale e poteri derivanti
Articolo 61
Il potere Giudiziario (16) è esercitato dai tribunali giudiziari, che devono essere istituiti in conformità alle norme islamiche. Ad essi compete la definizione e risoluzione delle contese, la tutela dei diritti, l’ampliamento e l’amministrazione della giustizia e l’esecuzione delle leggi di Dio.
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Nota originale:
16. Le relative norme sono specificate nella Parte Undecima della Costituzione, Art. 156 e sgg.
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