venerdì, marzo 20, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 61.

Parte IV. < > Parte VI.

Fonte

Art 60. <Quadro d'insieme> Art 62.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE QUINTA (artt. 56-61)

Sovranità nazionale e poteri derivanti

Articolo 61

Il potere Giudiziario (16) è esercitato dai tribunali giudiziari, che devono essere istituiti in conformità alle norme islamiche. Ad essi compete la definizione e risoluzione delle contese, la tutela dei diritti, l’ampliamento e l’amministrazione della giustizia e l’esecuzione delle leggi di Dio.

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Nota originale:
16. Le relative norme sono specificate nella Parte Undecima della Costituzione, Art. 156 e sgg.
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