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| Fonte |
Art 68. <Quadro d'insieme> Art 70.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE SESTA
Sezione Prima: l'Assemblea Islamica (artt. 62-70)
Articolo 69
I dibattiti dell’Assemblea Islamica devono essere pubblici, e la Radio e il Giornale Ufficiale dello Stato ne devono dare un resoconto completo (21). In situazioni di emergenza, quando la sicurezza nazionale lo esiga, su richiesta del Presidente della Repubblica, di uno dei ministri o di dieci Rappresentanti dell’Assemblea, si svolgerà una seduta a porte chiuse. Gli atti legislativi dell’Assemblea varati durante le sedute a porte chiuse assumono valore soltanto se approvati dai tre quarti dei Rappresentanti ed in presenza del Consiglio dei Guardiani. Una volta cessata la situazione di emergenza, il resoconto completo dei dibattiti svoltisi a porte chiuse deve essere portato a conoscenza della pubblica opinione (22).
21. Le deliberazioni dell’Assemblea sono pubblicate integralmente dal Giornale Ufficiale.
22. Nelle sedute ordinarie dell’Assemblea Islamica il numero legale si raggiunge con la presenza dei due terzi dei Rappresentanti, e le risoluzioni normalmente vengono approvate a maggioranza semplice, salvi casi particolari previsti volta per volta da norme specifiche.
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