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Art 3. <Quadro insieme> Art 5.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE PRIMA – Principi generali
Articolo 4
Tutte le leggi civili, penali, finanziarie, economiche, amministrative, culturali, militari, politiche e di altro tipo, e tutte le normative, devono essere fondate sui precetti islamici. Il presente articolo si applica in modo assoluto e universale a tutti gli altri articoli della Costituzione come pure ad ogni altra norma e regola, e i giuristi islamici che compongono il Consiglio dei Guardiani (5) sono giudici in questa materia.
Questo Consiglio è in effetti una sorta di Parlamento di grado superiore dotato del potere di rigettare le risoluzioni approvate dalla “Camera Bassa”, cioè dal Parlamento propriamente detto. Ha il compito di esaminare le leggi varate dai Rappresentanti, confrontarle con le norme canoniche islamiche e con la Costituzione, e in seguito ratificarle oppure rimandarle all’Assemblea Islamica perché vengano emendate. Il Consiglio dei Guardiani si compone di 12 membri (che restano in carica sei anni): sei giuristi islamici e sei giuristi civili. Il primo gruppo è nominato dalla Guida o dal Consiglio Direttivo (cfr. Art. 110), mentre il secondo gruppo è eletto dall’Assemblea Islamica selezionando una rosa di candidati nominati dal Supremo Consiglio Giudiziario (cfr. Artt. 157 e sgg.). Riguardo alla compatibilità delle leggi con le norme islamiche, è valida l’opinione della maggioranza dei sei giuristi islamici, mentre riguardo alla costituzionalità delle leggi è richiesta la maggioranza di tutti i componenti del Consiglio. Il Consiglio dei Guardiani anche il compito di interpretare le disposizioni della Costituzione, ambito nel quale è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri. Esso inoltre procede alla supervisione delle elezioni presidenziali, delle elezioni generali e dei referendum.

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