giovedì, marzo 05, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 9.

Preambolo. < > Parte II.

Fonte

Art 8. <Quadro insieme> Art 10.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE PRIMA – Principi generali

Articolo 9

Nella Repubblica Islamica dell’Iran l’indipendenza, la libertà, l’unità e l’integrità territoriale del Paese sono inscindibili, e la loro tutela è responsabilità del governo e di ciascuna persona membro della nazione iraniana. Nessun individuo, gruppo o autorità ha il diritto di ledere neppure in minima misura l’indipendenza politica, culturale, economica o militare e l’integrità territoriale del Paese con il pretesto della libertà, e nessuna autorità ha il diritto di abolire le libertà legittime usando il pretesto di voler salvaguardare l’indipendenza e l’integrità territoriale deI Paese, neppure ricorrendo alla promulgazione di leggi e norme.

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