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| Fonte |
Art 54. <Quadro d'insieme> Art 56.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE QUARTA
Affari economici e finanziari
Articolo 55
La Corte dei Conti, nei modi previsti dalla legge, revisiona e controlla la contabilità dei Ministeri, degli Enti pubblici, delle Società di diritto pubblico e delle altre organizzazioni che in qualsiasi misura attingano fondi al bilancio statale. La Corte garantisce che nessuna spesa ecceda gli stanziamenti approvati, e che ogni somma sia spesa per gli scopi previsti. La Corte raccoglie la contabilità e la documentazione relativa, e sottopone ogni anno all’Assemblea Islamica il rendiconto dettagliato del Bilancio, unitamente ad una propria valutazione. Tale rendiconto deve essere messo a disposizione del pubblico.

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