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| Fonte |
Art 53. <Quadro d'insieme> Art 55.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE QUARTA
Affari economici e finanziari
Articolo 54
La Corte dei Conti è sottoposta alla supervisione diretta dell’Assemblea Islamica. Gli uffici, l’organizzazione e l’amministrazione degli affari competenti alla Corte dei Conti sono istituiti a norma di legge a Teheran e nei capoluoghi di regione.

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