giovedì, marzo 19, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 38.

Parte II. < > Parte IV.

Fonte

Art 37. <Quadro d'insieme> Art 39.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE TERZA

I diritti del popolo

Articolo 38

E’ vietato infliggere qualsiasi tipo di tortura fisica o psicologica allo scopo di estorcere confessioni o informazioni. E’ assolutamente proibito costringere una persona a fornire prove a carico, a confessare o a prestare giuramento. Prove, confessioni e giuramenti ottenuti nel modo suddetto sono completamente destituiti di validità. Ogni trasgressione a questo principio sarà perseguita a norma di legge.

Nessun commento: