giovedì, marzo 19, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 37.

Parte II. < > Parte IV.

Fonte

Art 36. <Quadro d'insieme> Art 38.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE TERZA

I diritti del popolo

Articolo 37

La legge presuppone l’innocenza. Nessuno può essere riconosciuto colpevole davanti alla legge, a meno che la sua colpevolezza non sia provata in un tribunale competente.

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