giovedì, marzo 19, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 21.

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Fonte

Art 20. <Quadro d'insieme> Art 22.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE TERZA

I diritti del popolo

Articolo 21

Nel rispetto delle norme islamiche il governo ha il dovere di garantire in tutti i campi i diritti della donna, e di mettere in atto quanto segue:

1. La creazione di condizioni che favoriscano lo sviluppo della personalità della donna e la reinstaurazione dei suoi diritti nella sfera materiale e spirituale. 

2. L’assistenza e il sostegno alle madri, in particolare nel periodo della gestazione e della crescita dei figli, e la protezione dei bambini privi di tutela familiare. 

3. L’istituzione di tribunali competenti per la protezione dell’esistenza e della stabilità della famiglia. 

4. La creazione di un’assicurazione specifica a favore delle vedove, delle donne anziane e delle donne prive di sostegno familiare. 

5. L’assegnazione della tutela dei figli alle madri che ne siano degne, per proteggere gli interessi dei bambini nel caso non esista un tutore legale.

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