giovedì, marzo 19, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 29.

Parte II. < > Parte IV.

Fonte

Art 28. <Quadro d'insieme> Art 30.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE TERZA

I diritti del popolo

Articolo 29

E’ diritto di tutti poter fruire dell’assistenza sociale in forma di assicurazione o in altre forme nei casi di cessazione dell’attività lavorativa, perdita del lavoro, disoccupazione, vecchiaia e disabilità, mancanza di sostegno familiare, infortunio, incidente, necessità di cure e di assistenza medica. Il governo, applicando le norme di legge ed utilizzando i fondi provenienti dalle entrate generali e dai versamenti dei cittadini, ha il dovere di provvedere all’allestimento dei servizi assistenziali e al sostegno finanziario di cui sopra, a favore di ciascun cittadino del Paese.

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