giovedì, marzo 19, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 28.

Parte II. < > Parte IV.

Fonte

Art 27. <Quadro d'insieme> Art 29.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE TERZA

I diritti del popolo

Articolo 28

Ognuno, uomo o donna, ha il diritto di scegliere la professione che desidera, purché la scelta non sia in contrasto con l’Islam e con l’interesse pubblico, e non violi i diritti altrui. Il governo ha l’obbligo di assecondare i bisogni della società per le diverse occupazioni assicurando a tutti gli individui uguali opportunità e uguali possibilità di lavoro nei diversi rami di atttvità.

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