venerdì, marzo 20, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 57.

Parte IV. < > Parte VI.

Fonte

Art 56. <Quadro d'insieme> Art 58.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE QUINTA (artt. 56-61)

Sovranità nazionale e poteri derivanti

Articolo 57

Lo Stato sovrano, nella Repubblica Islamica, è composto dagli organi Legislativo, Esecutivo e Giudiziario, esercitati sotto la supervisione della Wilayat Mutlaq Amr (15) e dell’Imamato della Comunità (Ummah), conformemente alle disposizioni seguenti. I tre poteri elencati sono indipendenti l’uno dall’altro.  Articolo 58Il potere Legislativo è prerogativa dell’Assemblea Islamica, che è composta di rappresentanti eletti dal popolo. Le leggi varate dall’Assemblea vengono trasmesse, in conformità ad un iter specificato negli articoli seguenti, ai poteri Esecutivo e Giudiziario affinché venga loro data esecuzione.

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Note originali:
15. Cfr. Nota 6.
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