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Art 50. <Quadro d'insieme> Art 52.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE QUARTA
Affari economici e finanziari
Articolo 51
Nessuna tassazione può essere imposta al di fuori di quanto previsto dalla legge. I casi di esonero, condono e riduzione delle imposte sono determinati per legge.

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