![]() |
| Fonte |
Art 49. <Quadro d'insieme> Art 51.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE QUARTA
Affari economici e finanziari
Articolo 50
Nella Repubblica Islamica la protezione dell’ambiente naturale, in cui le generazioni presenti e future devono condurre una vita sociale in costante sviluppo, è dovere di tutti. Pertanto sono proibite tutte le attività economiche o di altro tipo che generino inquinamento o irreversibile distruzione dell’ambiente.

Nessun commento:
Posta un commento