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Art 48. <Quadro d'insieme> Art 50.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE QUARTA
Affari economici e finanziari
Articolo 49
Il governo ha il dovere di confiscare ogni ricchezza proveniente da attività di usura, appropriazione indebita, corruzione, peculato, furto, gioco d’azzardo, sfruttamento illecito di mowqufe (14), di contratti e transazioni statali, dalla vendita illegale di terre incolte e di risorse naturali, da centri di corruzione e da altre attività illecite, e di restituirla al legittimo proprietario; nel caso questi non sia noto, le ricchezze di cui sopra vengono assegnate all’erario. Questa disposizione deve essere applicata una volta espletata ogni necessaria inchiesta e acquisite le relative prove, nell’osservanza delle norme religiose.
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Note originali:
14. Lascito testamentario in beneficenza di un bene di cui un Ufficio pubblico apposito gestisce i frutti a favore di fondazioni di carità.
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