giovedì, marzo 19, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 35.

Parte II. < > Parte IV.

Fonte

Art 34. <Quadro d'insieme> Art 36.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE TERZA

I diritti del popolo

Articolo 35

In tutti i tribunali giudiziari, ciascuna delle controparti ha il diritto di scegliere il proprio rappresentante legale. Qualora le condizioni economiche della parte non le consentano la scelta di un avvocato di fiducia, la difesa legale deve esserle comunque garantita tramite un legale d’ufficio.

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