giovedì, marzo 19, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 34.

Parte II. < > Parte IV.

Fonte

Art 33. <Quadro d'insieme> Art 35.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE TERZA

I diritti del popolo

Articolo 34

Il diritto di chiedere giustizia è goduto da tutti e da ciascuno. Ogni individuo ha il diritto di ricorrere all’autorità giudiziaria appellandosi ai tribunali competenti: tutti i cittadini della nazione hanno il diritto di ricorrere a detti tribunali; non è possibile impedire ad alcuno di ricorrere a norma di legge ai tribunali competenti per ciascun singolo caso.

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