giovedì, marzo 19, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 27.

Parte II. < > Parte IV.

Fonte

Art 26. <Quadro d'insieme> Art 28.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE TERZA

I diritti del popolo

Articolo 27

Le riunioni e i cortei, da chiunque organizzati, sono liberi, purché pacifici e disarmati, e purché non ledano i princìpi islamici.

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