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| Fonte |
Art 18. <Quadro d'insieme> Art 20.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE TERZA
I diritti del popolo
Articolo 19
La popolazione dell’Iran, qualunque sia la sua origine etnica o tribale, gode di uguali diritti: il colore della pelle, la razza, la lingua o altri caratteri non costituiscono motivi di privilegio né di discriminazione.
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NOTE:
• È l'equivalente dell'art. 3 della costituzione italiana.

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