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Art 46. <Quadro d'insieme> Art 48.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE QUARTA
Affari economici e finanziari
Articolo 47
La proprietà privata, purché acquisita con mezzi legali, è rispettata. Le norme a tale proposito sono determinate dalla legge.

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