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| Fonte |
Art 45. <Quadro d'insieme> Art 47.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE QUARTA
Affari economici e finanziari
Articolo 46
Ognuno è proprietario del frutto del proprio legittimo lavoro e impresa. Nessuno può accampare il diritto di essere proprietario dei frutti del proprio lavoro per deprivare altri della possibilità di lavorare e intraprendere.

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