giovedì, marzo 19, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 31.

Parte II. < > Parte IV.

Fonte

Art 30. <Quadro d'insieme> Art 32.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE TERZA

I diritti del popolo

Articolo 31

Fruire di un’abitazione adeguata ai propri bisogni è diritto di ogni individuo e di ogni famiglia iraniana. Il governo ha il dovere di provvedere all’applicazione concreta di questo principio, dando la priorità ai più bisognosi, in particolare ai contadini e agli operai.

Nessun commento: