giovedì, marzo 19, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 32.

Parte II. < > Parte IV.

Fonte

Art 31. <Quadro d'insieme> Art 33.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE TERZA

I diritti del popolo

Articolo 32

Nessuno può essere arrestato se non per mandato di legge e secondo le modalità prescritte. In caso di arresto, la natura e le motivazioni dell’accusa devono essere immediatamente comunicate per scritto all’accusato; entro il termine massimo di ventiquattro ore l’incartamento preliminare deve essere trasmesso alle autorità giudiziarie competenti, e il procedimento dibattimentale deve essere avviato il più presto possibile. Le trasgressioni a questo principio sono punibili a norma di legge.

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