venerdì, marzo 06, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 13.

  Preambolo. < > Parte II.

Fonte

Art 12. <Quadro insieme> Art 14.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE PRIMA – Principi generali

Articolo 13

 Gli Zoroastriani, gli Ebrei e i Cristiani sono le sole minoranze religiose riconosciute, ed entro i limiti della legge sono liberi di compiere i propri riti e cerimonie religiose, e nei contratti giuridici privati e nell’insegnamento religioso sono liberi di operare secondo le proprie norme.

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