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Art 5. <Quadro insieme> Art 7.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE PRIMA – Principi generali
Articolo 6
Nella Repubblica Islamica dell’Iran gli affari del Paese saranno gestiti in conformità ai voti espressi dalla popolazione sia tramite l’elezione del Presidente della Repubblica, dei Rappresentanti nell’Assemblea Islamica (7), dei membri dei Consigli, sia tramite i referendum come previsto in altri articoli della Costituzione.
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Note originali:
7. Il Majlis-e Shora-ye Islami, chiamato per brevità Majlis, è l’Assemblea Islamica (Artt. 62-90 della Costituzione).
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