giovedì, marzo 19, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 33.

Parte II. < > Parte IV.

Fonte

Art 32. <Quadro d'insieme> Art 34.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE TERZA

I diritti del popolo

Articolo 33

Nessuno può essere esiliato dal luogo in cui risiede, o impedito di vivere nel luogo di sua scelta, o costretto a risiedere in un luogo determinato, eccetto che nei casi contemplati dalla legge.

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