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| Fonte |
Art 44. <Quadro d'insieme> Art 46.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’IranApprovata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE QUARTA
Affari economici e finanziari
Articolo 45
Le risorse naturali e la ricchezza nazionale, di cui fanno parte le terre incolte o desertiche, le miniere, i mari, i laghi, le paludi, i fiumi e gli altri corsi d’acqua, i boschi, le foreste naturali, i pascoli liberi, le eredità in assenza di eredi, i beni di proprietario sconosciuto e le proprietà collettive confiscate agli usurpatori sono a disposizione dell’autorità statale islamica che ha il compito di disporne a favore dell’interesse della nazione. Modi e termini di utilizzo di ciascuna parte del suddetto patrimonio sono stabiliti a norma di legge.

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