venerdì, marzo 20, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 45.

Parte III. < > Parte V.

Fonte

Art 44. <Quadro d'insieme> Art 46.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE QUARTA

Affari economici e finanziari

Articolo 45

Le risorse naturali e la ricchezza nazionale, di cui fanno parte le terre incolte o desertiche, le miniere, i mari, i laghi, le paludi, i fiumi e gli altri corsi d’acqua, i boschi, le foreste naturali, i pascoli liberi, le eredità in assenza di eredi, i beni di proprietario sconosciuto e le proprietà collettive confiscate agli usurpatori sono a disposizione dell’autorità statale islamica che ha il compito di disporne a favore dell’interesse della nazione. Modi e termini di utilizzo di ciascuna parte del suddetto patrimonio sono stabiliti a norma di legge.

 

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