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Art 43. <Quadro d'insieme> Art 45.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran
Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989
PARTE QUARTA
Affari economici e finanziari
Articolo 44
L’economia della Repubblica Islamica dell’Iran si fonda su tre settori: statale, cooperativo e privato. Il settore pubblico comprende tutte le maggiori industrie, le industrie primarie, il commercio con l’estero, le grandi miniere, il sistema bancario, il sistema assicurativo, i programmi relativi alle fonti di energia, le maggiori dighe e i sistemi di irrigazione, la radio e la televisione, le poste, i telegrafi e la telefonia, l’aviazione, la navigazione, le ferrovie e le strade, cioè quanto è patrimonio collettivo a disposizione della gestione pubblica. Il settore cooperativo include le società e le imprese cooperative di produzione e distribuzione istituite nelle città e nei centri minori secondo le norme islamiche. Il settore privato comprende i settori dell’agricoltura, dell’industria, dell’allevamento, del commercio e dei servizi che sono complementari alle attività dei settori statale e cooperativo. In ciascuno dei tre settori la proprietà, quando compatibile con gli altri Articoli di questo Titolo, conforme alle leggi islamiche, funzionale al progresso economico e allo sviluppo del Paese, senza nocimento per la società, è pienamente tutelata dalla legge nella Repubblica Islamica dell’Iran. I dettagli riguardanti le norme, le condizioni e i limiti di funzionamento delle attività dei suddetti settori sono fissati a norma di legge.

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