venerdì, marzo 20, 2026

Studiamo insieme la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran: Articolo 43.

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Fonte

Art 42. <Quadro d'insieme> Art 44.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran

Approvata nel 1980 – Revisionata nel 1989

PARTE QUARTA

Affari economici e finanziari

Articolo 43

Al fine di garantire l’indipendenza economica della società iraniana, eliminare la povertà e la miseria e soddisfare in misura sempre maggiore i bisogni dell’individuo, nella salvaguardia della sua dignità, l’economia della Repubblica Islamica dell’Iran è fondata sui seguenti principi:

1) Soddisfacimento dei bisogni primari di tutti e ciascuno: abitazione, nutrimento, vestiario, igiene pubblica, assistenza sanitaria, istruzione e condizioni indispensabili alla formazione di una famiglia.

2) Garanzia per tutti delle possibilità e opportunità di lavoro al fine di ottenere la piena occupazione; garanzia dei mezzi di lavoro per tutti coloro che, pur essendo abili al lavoro, non dispongono di detti strumenti, tramite forme di cooperazione, concessione di prestiti senza interesse o altre vie legali, in modo tale che sia impedita la concentrazione della ricchezza nelle mani di individui o gruppi particolari, e che lo Stato non divenga l’unico e assoluto datore di lavoro. Questo principio deve essere applicato in stretta correlazione con le priorità urgenti richieste dalla gestione e dalla pianificazione dell’economia generale in tutte le sue fasi di sviluppo.

3) Programmazione dell’economia del Paese allo scopo di regolamentare il sistema lavorativo e le ore di lavoro in tal modo, che a ciascun individuo, oltre che lo svolgimento dell’attività professionale, siano assicurate l’opportunità e l’energia sufficiente per dedicarsi alla formazione della propria personalità sul piano spirituale, sociale e politico, partecipare attivamente alla gestione del Paese e sviluppare le proprie capacità e il proprio spirito di iniziativa.

4) Rispetto del diritto dell’individuo di scegliere liberamente l’occupazione desiderata, divieto di coercizione dell’individuo a svolgere un determinato lavoro, rifiuto dello sfruttamento del lavoro altrui.

5) Proibizione di recare nocumento ad altri; proibizione del monopolio, della speculazione, dell’usura e di altre transazioni illecite.

6) Divieto della dissipazione di risorse in tutti i settori dell’economia, tra i quali il consumo, gli investimenti, la produzione, la distribuzione e i servizi.

7) Utilizzazione dei metodi, delle scoperte e delle invenzioni della scienza e della tecnica; istruzione e preparazione di individui capaci, in base alle necessità dello sviluppo e del progresso economico del Paese.

8) Rifiuto e impedimento della dominazione sull’economia nazionale e del suo sfruttamento da parte di forze straniere.

9) Particolare impegno nello sviluppo della produzione agricola, dell’allevamento e industriale, allo scopo di assicurare il soddisfacimento dei bisogni nazionali e di condurre il Paese all’autosufficienza e all’indipendenza economica.

 

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